Descrizione
Le persone con incapacità di deambulazione, con capacità sensibilmente ridotta o non vedenti possono chiedere una autorizzazione per sostare nei parcheggi riservati. Per non vedenti si intendono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Il contrassegno è valido non solo sul territorio nazionale ma anche negli altri paesi aderenti all'UE, permettendo al disabile di circolare senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall'autorità italiana.
Per ottenere il contrassegno è necessario presentare domanda al Comune di residenza come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 381. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata presentando documentazione medica che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
In caso di decesso del titolare, il contrassegno non è più valido e deve essere riconsegnato.
L'uso improprio del contrassegno è soggetto ad una sanzione amministrativa. L'inosservanza comporta violazione (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 188).
Approfondimenti
Il contrassegno è corredato della foto del richiedente e compilato nei campi informativi:
- numero
- nominativo dell’utente
- scadenza.
Deve essere firmato dal titolare prima della plastificazione e ha le seguenti caratteristiche:
- è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi
- non è vincolato a uno specifico veicolo
- ha validità su tutto il territorio europeo
- ha validità massima di cinque anni
- può essere rinnovato
- è rilasciato dopo opportuna certificazione sanitaria
- deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo quando quest'ultimo è utilizzato dalla persona disabile (non può essere esposto in fotocopia).
Occorre chiedere il rilascio di un nuovo contrassegno anche a seguito di:
- furto
- deterioramento
- smarrimento.